Art. 3.

      1. L'articolo 26 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 26. (Coltivazioni e produzioni vietate). - 1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14, devono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.
      2. Il Ministro della salute può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici

 

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aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante indicate al comma 1, per scopi scientifici, sperimentali, terapeutici o didattici».