1. L'articolo 26 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 26. (Coltivazioni e produzioni vietate). - 1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14, devono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.
2. Il Ministro della salute può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici